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Con la circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti, in risposta ad appositi quesiti formulati dagli operatori economici (riguardanti le varie disposizioni fiscali, introdotte con il D.L. n. 34/2020, cosiddetto Decreto “Rilancio”, finalizzate a contrastare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Relativamente alla previsione di cui all’art. 24 del D. L. n. 34/2020, che stabilisce che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata d’acconto per il 2020, è precisato che detta rata di acconto è comunque esclusa dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020 e che la disposizione in commento torna applicabile anche nei confronti degli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale. Per quanto riguarda la determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020, in base al metodo storico, deve essere preso come riferimento il totale dell’imposta 2019, individuata nel rigo IR 21 del modello IRAP, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo figurativo.
Con riferimento, invece, al quesito relativo all’utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), è chiarito che il saldo IRAP 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP della dichiarazione precedente in quanto l’eventuale utilizzo della stessa, si tradurrebbe di fatto in un versamento dello stesso.
Pertanto, l’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata in riduzione del saldo 2019 può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed utilizzata secondo le modalità previste per le eccedenze d’imposta e cioè la compensazione, il rimborso o il riporto all’anno successivo.
Resta fermo che l’eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile in riduzione dell’eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato. Sul punto si ricorda che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare, nel modello IRAP 2020, la sezione XVIII del quadro IS (Risp. 1.1.4).
Nell’ambito dei chiarimenti forniti relativamente all’erogazione del contributo a fondo perduto, ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che lo stesso spetta esclusivamente alle imprese agricole e pertanto non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore.
Nell’ambito della trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero in credito di imposta cedibile, non è possibile compensare il relativo credito con il debito sottoscritto in estinzione rateale per la “rottamazione ter”.
In merito alla richiesta di chiarimento sulle modalità di certificazione delle attività di sanificazione, l’amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini dell’individuazione dei protocolli di regolamentazione vigente, è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto del contenimento della diffusione del virus Covid-19 sottoscritto il 20 Aprile 2020, tra il governo e le parti sociali. Sarà, dunque, cura degli operatori professionisti della sanificazione e delle imprese che svolgono la predetta attività predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo.
Circa l’attività di pulizia degli impianti di condizionamento è chiarito che le ordinarie attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientrano tra quelle di sanificazione così come qualificate dalla circolare n.20/2020; di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento diverse da quelle sostenute per le ordinaria prassi di manutenzione degli impianti finalizzati ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo, quale ad esempio la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore possono rientrare tra le spese che fruiscono della detrazione.
In ordine alla possibilità di usufruire della sospensione del saldo IVA annuale anche per coloro che, potendo beneficiare della sospensione del saldo, abbiano, comunque, scelto di versare la prima rata di Marzo e sospendere i versamenti fino al 16 settembre 2020, per la parte di debito annuale che residua al netto della prima rata, l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la normativa dal D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 /2020, nella quale viene stabilita la generica sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto con scadenza nel mese di Marzo 2020, incluso il versamento annuale, stabilisce che il contribuente, il quale pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione abbia comunque versato la prima rata ma non anche quelli in scadenza nei mesi di Aprile e Maggio, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla Marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale Iva, in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateazioni fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020, ovvero, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nell’art. 97 della D.L. n. 104/2020, in virtù del quale, i versamenti sospesi possono essere effettuati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data, e il restante 50 %, versato sempre ratealmente fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.
Il contribuente che, invece, ha versato la prima rata a Marzo, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di Marzo, abbia invece beneficiato, avendone i requisiti della sospensione disposta per i mesi di Aprile e Maggio, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano potendo rinviare al 16 di settembre il versamento delle sole rate sospese di Aprile e Maggio.
E’ chiarito, in riferimento al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186 del D.L. 34/2020), limitatamente all’anno 2020, che la misura unica del 50% degli investimenti effettuati entro il tetto massimo di 60 mln di euro per le domande presentate entro il 30 settembre 2020, riguarda gli stessi soggetti beneficiari previsti nella norma originaria (imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali), sempre nel rispetto dei limiti del regime “ de minimis”. Viene chiarito, poi, che non è necessario nell’anno precedente aver avuto analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (requisito invece previsto nella norma a “a regime”), né aver avuto un valore incrementale degli stessi investimenti rispetto al periodo precedente. E’, infine, precisato che le comunicazioni precedentemente inviate tra il 1 e il 30 marzo 2020, saranno valide e il credito spettante sarà rideterminato in base ai nuovi criteri.

Con la circolare n. 24 dell’8 agosto scorso, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sulla nuova detrazione del 110%, il cosiddetto “Superbonus”, per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi in ambito di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove disposizioni sul Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica degli edifici.

Chi può usufruire del “Superbonus del 110%”

I beneficiari della detrazione sono le persone fisiche che effettuano gli interventi agevolati, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni ed i condomìni oltre agli istituti case popolari.
Il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili a destinazione abitativa con esclusione quindi degli immobili strumentali quali, a titolo esemplificativo, cantine, stalle, immobili destinati ad attività agrituristica, magazzini, locali produttivi ecc..
Sulla base delle informazioni in nostro possesso dovrebbero rientrare nell’agevolazione i fabbricati rurali abitativi ossia destinati ad abitazione dell’imprenditore agricolo e della propria famiglia sulla base di un titolo idoneo (es. proprietà, usufrutto, affitto e comodato con contratto registrato in data precedente all’inizio dei lavori).
Nel caso di titolo idoneo posseduto da una società semplice agricola conduttrice del fondo agricolo, si ritiene che l’agevolazione possa essere concessa al socio o ai soci che occupano l’edificio sempre che siano loro a sostenere le relative spese.
In relazione alla natura di detrazione d’imposta lorda, il Superbonus non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. soggetti che aderiscono al regime forfettario o dei contribuenti minimi previsto per le attività artigianali, commerciali e di lavoro autonomo) e dai soggetti che non hanno debiti d’imposta derivanti dalla dichiarazione redditi in quanto verrebbe meno il presupposto principale dell’agevolazione ossia la detrazione del superbonus dalle imposte dovute e derivanti dal modello UNICO.
Tuttavia, gli stessi soggetti possono optare, per il contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi o per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito.
Il Superbonus, in ogni caso, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili (e, dunque, non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione redditi) i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito. E’ il caso per esempio delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato.
Possono fruire della detrazione anche i familiari conviventi del possessore o del detentore dell’immobile, (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado), nonché i conviventi di fatto sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

Condomìni

Relativamente agli interventi effettuati dai condomìni, la circolare in commento precisa che, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, l’edificio oggetto degli interventi deve essere costituito in condominio secondo la disciplina civilistica.

Quali interventi possono essere ricompresi nel “Superbonus”

La circolare n. 24/E in commento precisa che Il Superbonus spetta, sotto il profilo oggettivo, a fronte del sostenimento di spese relative a specifici interventi di riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche, i cosiddetti “interventi trainanti”, nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, i cosiddetti “interventi trainati” effettuati su singole unità immobiliari residenziali e su parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.
Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1 (Abitazioni di tipo signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Gli interventi per essere ammessi all’agevolazione devono riguardare edifici o unità immobiliari esistenti, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.
Infine, l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Tipi di interventi agevolati

Come detto sopra per poter usufruire del Superbonus occorre obbligatoriamente effettuare i cosiddetti “interventi trainanti“ cui possono essere affiancati i cosiddetti “interventi trainati”. Non è possibile richiedere l’agevolazione esclusivamente per interventi considerati “trainati” se gli stessi non sono innestati nell’ambito di una più complessa operazione che contempli anche interventi “trainanti”.

Interventi “trainanti” (obbligatori per l’accesso al superbonus)

Trattasi degli interventi per:
a) l’isolamento termico (cappotto) delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, per una superficie superiore al 25 per cento del totale;
b) la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sulle parti comuni degli edifici;
c) antisismici e di riduzione del rischio sismico.

Per gli interventi di cui alla lettera a) il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a 50.000 euro.
Per gli interventi indicati alla suddetta lettera b) negli edifici in condominio la detrazione è calcolata, su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Ai fini dell’accesso al Superbonus, i suddetti interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono assicurare nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico all’installazione di impianti solari fotovoltaici, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
Se il miglioramento di due classi energetiche non fosse possibile in quanto l’unità immobiliare è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta (così qualora l’edificio si trova in classe energetica “A3” basterà salire alla classe successiva “A4” per veder riconosciuta la detrazione nella misura del 110 per cento).
Il miglioramento energetico deve essere dimostrato mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Per gli interventi antisismici, gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a 96.000 euro, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari.

Interventi “trainati” (facoltativi)

Il Superbonus spetta, inoltre, per le spese sostenute per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico e per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici a condizione che gli stessi interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (interventi trainanti) e sempreché assicurino, nel loro complesso, come già detto, il miglioramento delle classi energetiche.
Il Superbonus spetta, inoltre, anche per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici fino ad un ammontare complessivo non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare ovvero per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, sempre che tali interventi siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale di cui sopra.

Diritto e misura della detrazione spettante

La detrazione “potenziata” del 110% (Superbonus) va ripartita in cinque quote annuali di pari importo e si applica alla spese per interventi sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.
Vige il principio di cassa ossia il momento di pagamento degli interventi.

Come tutte le detrazioni dall’imposta lorda, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nella predetta imposta annua. Pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata negli anni successivi né essere chiesta a rimborso.
Il predetto contribuente incapiente può, però, optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per lo sconto in fattura.
Inoltre, la circolare n. 24/E opportunamente precisa che la detrazione va calcolata sul valore totale della fattura, cioè comprensivo anche dell’importo relativo all’IVA.
Infine, viene ricordato, che nel caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale (vendita o donazione) sulla quale sono stati realizzati gli interventi ammessi al Superbonus, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d’imposta, all’acquirente persona fisica dell’unità immobiliare. In caso di decesso dell’avente diritto, l’agevolazione si trasmette, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene immobile.

Altre spese ammissibili al Superbonus

Rientrano tra le spese detraibili, nei limiti previsti per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e per l’apposizione del visto di conformità nonché per la progettazione e le altre spese professionali connesse al tipo di lavori (es. effettuazione di perizie e sopralluoghi, spese preliminari di progettazione ecc.).
Sono inoltre agevolabili alcuni costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi quali le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi ecc.

Cumulabilità delle agevolazioni

Per gli interventi che danno diritto alle agevolazioni in materia di riqualificazione energetica che non rientrano tra quelle ammesse al Superbonus (es. interventi di riqualificazione energetica non effettuati congiuntamente a quelli che danno diritto al Superbonus) è possibile usufruire delle preesistenti detrazioni del 65/50% previste per le opere finalizzate al risparmio energetico e per quelle di ristrutturazione edilizia.

Opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo della detrazione fiscale

I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese agevolabili attraverso il superbonus possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno di riferimento delle spese, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo dovuto alle aziende che hanno effettuato gli interventi agevolati (“sconto in fattura”). I fornitori, a loro volta recuperano il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito.
b) per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, però, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.
Si fa presente che i soggetti interessati (fornitore del servizio per lo sconto in fattura e istituti di credito ed altri soggetti nel caso di cessione del credito) non hanno alcun obbligo di effettuare le predette pratiche. In pratica il fornitore del servizio non è obbligato ad applicare lo sconto in fattura così come l’istituto bancario o gli altri soggetti sono assolutamente liberi di acquistare o meno il credito maturato.

Modalità e termini di esercizio delle opzioni

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’ 8 agosto u.s. è stato approvato il modello con il quale i soggetti beneficiari delle citate detrazioni comunicano all’Agenzia delle entrate le opzioni scelte.
La comunicazione dell’esercizio dell’opzione per il contributo sotto forma di sconto o per la cessione del credito deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione può essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

Adempimenti ai fini del Superbonus

Come per gli altri interventi agevolati, già vigenti in base all’attuale normativa, anche per il Superbonus vanno osservati alcuni adempimenti per la fruizione del beneficio.
Più in particolare:
a) il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
b) ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto, è necessario acquisire il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, nonché l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e della congruità delle spese sostenute.

Visto di conformità e asseverazioni

Come già detto, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato da professionisti abilitati che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

Documentazione da conservare

Il contribuente è tenuto a conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e la ricevuta del bonifico attraverso il quale è stato effettuato il pagamento.
Se i lavori sono effettuati dall’affittuario dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori, mentre per gli interventi effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale ultima documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
È necessario, altresì, conservare una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente.

Controlli

L’Agenzia delle Entrate, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo procede, in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui si accerti la mancanza dei requisiti per l‘ottenimento del beneficio, effettua il recupero dell’importo della detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario, maggiorato degli interessi e delle sanzioni.

 

Con la risposta all’interpello n. 305/2020 in tema di cessioni intracomunitarie e prova del trasferimento del bene, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione prevista in ambito europeo, di cui al Regolamento UE n. 282/2011, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale. La risposta all’interpello cliccando sul seguente allegato:

risposta_interpello_305_2020

Alle cessioni di alcuni prodotti a base di mais, quali trinciato, insilato e pastone di mais si applica l’aliquota ridotta del 10%, mentre la percentuale di compensazione è del 4%. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 221 del 21 luglio 2020 precisando inoltre che:
– per cereale trinciato, si deve intendere un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
– per cereale insilato, si deve intendere un cereale fresco, appassito o allo stato ceroso, che viene conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
– per pastone di mais, si deve intendere una sottospecie di insilato prodotto però da una specifica composizione, ossia granella, tutolo e una parte di brattee. Di seguito il link con la risposta all’interpello.

trinciato_mais_Iva_interpello_AdE_200721

Con la Risposta a interpello n. 228 del 28 luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al regime speciale per i produttori agricoli ai fini dell’IVA e delle imposte dirette (Art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), fornendo una serie di informazioni puntuali sul corretto inquadramento fiscale delle attività connesse svolte dalle aziende agricole. In particolare l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale ai fini dell’IVA e delle imposte dirette delle attività di produzione di vino, olio, aceto e marmellate, nonché delle attività di degustazione in cantina e quella di confezionamento e vendita di cesti regalo e di attività didattico formative. Di seguito in allegato la risposta all’interpello.

attività_connesse_risposta_interpello_AdE_228_200728