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Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021 dell’Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i codici tributo da utilizzare in compensazione tramite il modello F24, per i crediti maturati a seguito degli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali, di cui all’art. 1 commi 184 e seguenti della legge 160/2019 e all’art. 1 commi 1051 e seguenti della legge n. 178/2020.

In allegato la risoluzione

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Ci sarà tempo fino al 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri: considerate le difficoltà legate alla situazione emergenziale in corso provocata dal Covid-19 e recepite le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, il provvedimento firmato ieri, 23 dicembre 2020 dal direttore dell’Agenzia delle Entrate posticipa di tre mesi la data di utilizzo del nuovo tracciato telematico per l’invio dei corrispettivi e quella di adeguamento dei registratori telematici.
Col provvedimento viene modificata dal 1° gennaio al 1° aprile 2021 la data di avvio dell’utilizzo esclusivo del nuovo tracciato dei dati dei corrispettivi giornalieri “Tipi dati per i corrispettivi – versione 7.0 – giugno 2020”, e del conseguente adeguamento dei registratori telematici. Fino a quella data sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).
Vengono prorogati al 31 marzo 2021 anche i termini entro i quali i produttori possono dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall’Agenzia delle Entrate.

La circolare n. 30/E del 22 dicembre dell’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in materia di Superbonus e di opzione per la cessione del credito d’imposta in alternativa alla detrazione o per lo sconto in fattura, anche alla luce delle modifiche normative intervenute con il “decreto agosto” (Dl n. 104/2020), che ha aggiunto all’articolo 119 del decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) i commi 1-bis, 1-ter, 4-ter, 9-bis e 13-ter per superare alcune criticità emerse nel corso della prima applicazione dalla maxi-detrazione e per andare incontro alle richieste degli operatori del settore.
Suggeriamo agli interessati un’attenta lettura della circolare al link che segue:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957155/Circolare+n.+30_2020.pdf/179bbe13-8a49-f082-625b-3344f6175fa4

Ricordiamo che gli uffici fiscali delle Unioni Agricoltori sono a disposizione degli associati per fornire chiarimenti e indicazioni operative.
La circolare precisa che “possono fruire del Superbonus i titolari dell’impresa agricola, gli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) i soci o dagli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché i dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda. I predetti soggetti possono fruire del ‘Superbonus 7 Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. 11’ relativamente alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”.

Nel caso di trasferimento di terreni agricoli in favore di un imprenditore agricolo professionale, l’aliquota del 9% trova applicazione sia nell’ipotesi di rinuncia alle agevolazioni di cui al decreto legge n. 194 del 2009, esercitata espressamente nell’atto di trasferimento, sia nell’ipotesi di decadenza dalle agevolazioni per l’alienazione dei terreni prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula dell’atto. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 551 del 18 novembre 2020, chiarendo che la decadenza dalle agevolazioni non fa venir meno in capo all’istante la qualifica di imprenditore agricolo professionale, qualifica che permane anche dopo la vendita del terreno e che permette l’applicazione dell’aliquota del 9% per il recupero dell’imposta di registro sull’originario atto di acquisto.
Di seguito il link alla risposta all’interpello 551 del 18 novembre scorso: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794483/Risposta+n.+551+del+18+novembre+2020.pdf/b4ffab73-9bd8-c884-d6b2-9762a6566b55

Con la circolare n. 25/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti, in risposta ad appositi quesiti formulati dagli operatori economici (riguardanti le varie disposizioni fiscali, introdotte con il D.L. n. 34/2020, cosiddetto Decreto “Rilancio”, finalizzate a contrastare la crisi provocata dall’emergenza sanitaria Covid-19.
Relativamente alla previsione di cui all’art. 24 del D. L. n. 34/2020, che stabilisce che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata d’acconto per il 2020, è precisato che detta rata di acconto è comunque esclusa dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020 e che la disposizione in commento torna applicabile anche nei confronti degli enti privati non commerciali, sia nell’ipotesi in cui gli stessi svolgano, oltre all’attività istituzionale non commerciale, anche un’attività commerciale (in modo non prevalente o esclusivo), sia nell’ipotesi in cui detti enti non svolgano alcuna attività commerciale. Per quanto riguarda la determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020, in base al metodo storico, deve essere preso come riferimento il totale dell’imposta 2019, individuata nel rigo IR 21 del modello IRAP, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo sia solo figurativo.
Con riferimento, invece, al quesito relativo all’utilizzo dell’eccedenza IRAP risultante dalla precedente dichiarazione (modello IRAP 2019), è chiarito che il saldo IRAP 2019, per il quale è previsto l’esonero dal versamento, deve essere determinato al lordo dell’eccedenza IRAP della dichiarazione precedente in quanto l’eventuale utilizzo della stessa, si tradurrebbe di fatto in un versamento dello stesso.
Pertanto, l’eccedenza IRAP 2018 non utilizzata in riduzione del saldo 2019 può essere recuperata con la dichiarazione IRAP 2020 ed utilizzata secondo le modalità previste per le eccedenze d’imposta e cioè la compensazione, il rimborso o il riporto all’anno successivo.
Resta fermo che l’eccedenza IRAP 2018 sarà, invece, utilizzabile in riduzione dell’eventuale quota del saldo IRAP 2019 che dovesse eccedere il limite previsto dal framework temporaneo comunitario sugli aiuti di Stato. Sul punto si ricorda che i contribuenti che fruiscono dell’esonero dal versamento del saldo IRAP 2019 sono tenuti a compilare, nel modello IRAP 2020, la sezione XVIII del quadro IS (Risp. 1.1.4).
Nell’ambito dei chiarimenti forniti relativamente all’erogazione del contributo a fondo perduto, ex art. 25 del D.L. n. 34/2020, l’Agenzia delle Entrate precisa che lo stesso spetta esclusivamente alle imprese agricole e pertanto non è riconosciuto anche ai coadiuvanti dell’imprenditore.
Nell’ambito della trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto, ovvero in credito di imposta cedibile, non è possibile compensare il relativo credito con il debito sottoscritto in estinzione rateale per la “rottamazione ter”.
In merito alla richiesta di chiarimento sulle modalità di certificazione delle attività di sanificazione, l’amministrazione finanziaria chiarisce che, ai fini dell’individuazione dei protocolli di regolamentazione vigente, è necessario fare riferimento alle indicazioni contenute nel protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto del contenimento della diffusione del virus Covid-19 sottoscritto il 20 Aprile 2020, tra il governo e le parti sociali. Sarà, dunque, cura degli operatori professionisti della sanificazione e delle imprese che svolgono la predetta attività predisporre una certificazione che attesti che le attività poste in essere siano coerenti con quanto indicato nel predetto protocollo.
Circa l’attività di pulizia degli impianti di condizionamento è chiarito che le ordinarie attività di pulizia degli impianti di condizionamento non rientrano tra quelle di sanificazione così come qualificate dalla circolare n.20/2020; di contro, le spese di pulizia degli impianti di condizionamento diverse da quelle sostenute per le ordinaria prassi di manutenzione degli impianti finalizzati ad aumentare la capacità filtrante del ricircolo, quale ad esempio la sostituzione dei filtri esistenti con filtri di classe superiore possono rientrare tra le spese che fruiscono della detrazione.
In ordine alla possibilità di usufruire della sospensione del saldo IVA annuale anche per coloro che, potendo beneficiare della sospensione del saldo, abbiano, comunque, scelto di versare la prima rata di Marzo e sospendere i versamenti fino al 16 settembre 2020, per la parte di debito annuale che residua al netto della prima rata, l’Agenzia delle Entrate, ripercorrendo la normativa dal D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 /2020, nella quale viene stabilita la generica sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto con scadenza nel mese di Marzo 2020, incluso il versamento annuale, stabilisce che il contribuente, il quale pur avendo i requisiti per beneficiare della sospensione abbia comunque versato la prima rata ma non anche quelli in scadenza nei mesi di Aprile e Maggio, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla Marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale Iva, in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateazioni fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, a partire dalla medesima data del 16 settembre 2020, ovvero, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nell’art. 97 della D.L. n. 104/2020, in virtù del quale, i versamenti sospesi possono essere effettuati per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione in un’unica soluzione entro il 16 settembre o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data, e il restante 50 %, versato sempre ratealmente fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.
Il contribuente che, invece, ha versato la prima rata a Marzo, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di Marzo, abbia invece beneficiato, avendone i requisiti della sospensione disposta per i mesi di Aprile e Maggio, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residuano potendo rinviare al 16 di settembre il versamento delle sole rate sospese di Aprile e Maggio.
E’ chiarito, in riferimento al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari (art. 186 del D.L. 34/2020), limitatamente all’anno 2020, che la misura unica del 50% degli investimenti effettuati entro il tetto massimo di 60 mln di euro per le domande presentate entro il 30 settembre 2020, riguarda gli stessi soggetti beneficiari previsti nella norma originaria (imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali), sempre nel rispetto dei limiti del regime “ de minimis”. Viene chiarito, poi, che non è necessario nell’anno precedente aver avuto analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione (requisito invece previsto nella norma a “a regime”), né aver avuto un valore incrementale degli stessi investimenti rispetto al periodo precedente. E’, infine, precisato che le comunicazioni precedentemente inviate tra il 1 e il 30 marzo 2020, saranno valide e il credito spettante sarà rideterminato in base ai nuovi criteri.