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Domenica 18 ottobre, poco dopo le 21,30, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato il nuovo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri varato per contrastare la recrudescenza di Covid-19.
Queste le principali novità sintetizzate dall’Agenzia Ansa.

I SINDACI DISPONGONO ZONE ROSSE SE RISCHIO ASSEMBRAMENTO

“I sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

 

OK ALLA DAD IN CASO DI CRITICITÀ

“Previa comunicazione al Ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza”.

 

EVENTUALI TURNI POMERIDIANI PER LE SCUOLE

Modulare “ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l’eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l’ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9”.

 

MASSIMO SEI PERSONE PER TAVOLO IN LOCALI

“Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”.

 

OBBLIGO CARTELLO NUMERO MASSIMO PERSONE IN LOCALI

“E’ fatto obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti”.

 

STOP A CONGRESSI, SAGRE E FIERE LOCALI

“Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro”. “Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza”, viene disposto.

 

RESTANO APERTI BAR E RISTORANTI NELLE AUTOSTRADE

“Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro”.

 

NELLA P.A. OBBLIGO DI RIUNIONI A DISTANZA

Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

SALE GIOCHI APERTE DALLE 8 ALLE 21

Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21. L’apertura è consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

 

STRETTA ALLE GARE, IN ALLENAMENTO STOP A “PARTITELLE

Sì a partite e gare sportive a livello regionale e nazionale per professionisti e dilettanti. No agli allenamenti di squadra, a partite e “partitelle”. E’ la stretta che il nuovo dpcm impone agli sport di contatto. Sono vietati del tutto infatti, a quanto spiegano fonti di governo, quelli svolti a livello amatoriale e arriva il divieto anche per le gare dilettantistiche a livello provinciale. Ma è possibile, per chi pratichi uno sport come il basket, il calcio o la pallavolo, nell’ambito di una società sportiva, continuare ad allenarsi a livello individuale e fare allenamenti con i compagni di squadra evitando però il contatto e dunque di fare “partitelle” o sessioni di gioco con gli altri.

Il DPCM del 10 aprile e il Decreto della Regine Piemonte n. 43 del 13 aprile autorizzano le attività di silvicoltura, ma ATTENZIONE: la Legge Regionale 4/2009 prevede che fino a 600 metri s.l.m.:

– in zone protette il taglio si possa fare dal 1 ottobre al 31 marzo;
– altre zone il taglio si possa fare dal 1 ottobre al 15 aprile;

è possibile radunare e tagliare a pezzi gli alberi già abbattuti entro i successivi 30 giorni, quindi 29 aprile e 15 maggio. Il solo carico della legna accumulata è possibile anche in momenti successivi, senza danneggiare in alcun modo la vegetazione arborea presente.

La legge Regionale non ha avuto deroghe in merito e l’orientamento è quello di non darne.

In allegato provvedimenti e lo schema della legge forestale

Regolamento forestale

Per quanto di interesse agricolo, e in relazione a quanto richiesto da Confagricoltura sono state inserite le attività di silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, di commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura, di cura e manutenzione del paesaggio esclusa la realizzazione.
Non sono state inserite invece le seguenti attività: fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura, attività di alloggio connesse alle aziende agricole, commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati.
È perciò sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari; inoltre viene specificato che restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Come specificato nelle Faq della Presidenza del Consiglio:
• per gli imprenditori agricoli non sono previste limitazioni all’attività lavorativa per cui si deve ritenere che sono ricomprese tutte le attività connesse (fermo restando che per la produzione di energia, inserita nell’allegato 1, e l’agriturismo, non inserita, sono previsti codici Ateco specifici);
• il florovivaismo è incluso tra le attività produttive sempre consentite così come per i suoi prodotti è sempre permessa la vendita inclusi anche semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti. Tale vendita, come chiarito dalle FAQ e da diversi comunicati stampa ufficiali del Governo e del Mipaaf, si deve intendere consentita anche al dettaglio, anche se, contrariamente alle attese, nel DPCM approvato non si trovi una indicazione specifica nell’allegato delle attività di commercio al dettaglio consentite. In ogni caso, in base alle interpretazioni citate, fornite a più riprese
e in diverse sedi dalle istituzioni competenti, si può conseguentemente considerare possibile l’apertura dei punti di vendita di tali prodotti, che in ogni caso dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.
Rimane sempre possibile, anche considerando le disposizioni limitative – sempre possibili – previste da alcune Regioni, la vendita al dettaglio di fiori e piante a distanza e cioè con tramite internet, telefono etc. e prevedendo la consegna a domicilio.
In allegato la tabella di raffronto tra le attività precedentemente ammesse e quelle inserite con il DCPM del 10 aprile

 

DCPM_200410_tabella_attività_ammesse

Il 10 aprile il presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato un nuovo decreto con ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale. Le disposizioni del decreto producono effetto da oggi 14 aprile e saranno efficaci fino al 3 maggio 2020.
Il Piemonte prosegue invece con la linea del rigore per il contenimento del coronavirus. Tutte le regole in vigore in questo momento sul territorio regionale saranno prorogate fino al 3 maggio. Restano quindi chiuse anche le librerie, le cartolibrerie e i negozi di abbigliamento per l’infanzia.
Resta salva, però, la possibilità di vendita con consegna a domicilio per tutte le diverse categorie merceologiche.
In allegato è possibile visualizzare il testo integrale del nuovo Decreto n. 43 della Regione Piemonte, firmato ieri pomeriggio dal presidente Alberto Cirio, che proroga tali misure restrittive, insieme a tutti i chiarimenti di interesse generale relativi al Decreto stesso.

DPCM_200410_GU

decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020

chiarimenti_al_decreto_presidente_della_giunta_regionale_n._43_-_13_aprile_2020

Il nuovo DPCM, oltre a prorogare fino al 3 maggio le misure di contenimento attualmente in vigore, inserisce tra le attività che possono essere svolte anche alcune riguardanti il settore primario. In particolare, si tratta della silvicoltura e utilizzo delle aree forestali; dell’industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, nonché della fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio; del commercio all’ingrosso di concimi e fitofarmaci; della cura e la manutenzione del paesaggio, con esclusione delle attività di realizzazione.
Confagricoltura era intervenuta a più riprese per chiedere di superare l’impasse che ha determinato significative difficoltà operative per la filiera agricola e un notevole danno agli imprenditori interessati dei comparti che ora possono riprendere a lavorare, ed esprime pertanto soddisfazione per l’apertura a questi settori.
Tuttavia, alla luce del nuovo Decreto, restano sospese le attività di fabbricazione di macchine per l’agricoltura, precedentemente consentite dal DPCM 22 marzo e successivamente sospese dal decreto MISE.
A riguardo, Confagricoltura è perplessa per le ripercussioni operative sulla filiera agroalimentare italiana in una fase così delicata per l’approvvigionamento alimentare del Paese: sono numerose le segnalazioni di ordini di macchine agricole che non potranno essere prodotte dalle fabbriche e consegnate ai distributori. E ciò vale anche per la fornitura dei ricambi necessari per la riparazione delle attrezzature.
Confagricoltura auspica che si riesca a superare anche questo blocco, che compromette sia la positività delle misure inserite del nuovo Decreto per il settore primario, sia la continuità dei servizi necessari all’agricoltura.