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La Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 73 del 28 marzo 2022 – Supplemento ordinario n. 13 pubblica il testo coordinato del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (cosiddetto Sostegni-Ter) coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25 (nello stesso Supplemento ordinario), recante: «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.
Si tratta della conversione in legge del Decreto Sostegni Ter che contiene una serie di interventi per settori colpiti dalla crisi conseguente al Covid-19, quali per esempio ristorazione, canale HO.RE.CA. e agriturismo (art. 3) e per il turismo in generale (art. 4).
Altri sostegni riguardano la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Segnaliamo ancora l’art. 26 per le misure urgenti a sostegno del comparto suinicolo e vitivinicolo (quest’aggiunto con la conversione in legge).
Per l’allevamento suinicolo, a fronte della comparsa della Peste Suina Africana, vengono confermati i fondi di 15 milioni di euro finalizzati all’incremento della biosicurezza e di 35 milioni di euro da destinare ai ristori degli allevamenti.
Per quanto concerne il vitivinicolo, non si tratta di sostegni ma di un’integrazione dell’art. 38 (Riclassificazione, declassamento e tagli) della legge n. 238 del dicembre 2016 con l’aggiunta del comma 5 bis (Assemblaggio vini IGT).
Vi sono poi l’Art.26 bis sul turismo collegato alle vie del formaggio per diffonderne la loro conoscenza e sostenerne la promozione; l’art. 26 ter sul contrasto agli sprechi alimentari e infine l’art. 26 quater che modifica la dotazione finanziaria per le aziende avicole colpite dall’influenza aviaria, destinando 40 milioni di euro anziché 30, per gli interventi relativi al 2021 e 2022, prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati.
Il testo ufficiale è visibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-03-28&atto.codiceRedazionale=22A02000&elenco30giorni=true

Mascherine, green pass base e rafforzato all’aperto e al chiuso, scuola, lavoro: le regole dal 1 aprile 2022 nel Decreto Legge n 24 in vigore da oggi 25 marzo

 

E’ stato pubblicato in GU n 70 del 24 marzo il DL n 24 e in vigore da oggi 25 marzo recante Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Il provvedimento stabilisce:

– obbligo di mascherine: viene reiterato fino al 30 aprile l’obbligo di mascherine ffp2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
– fine del sistema delle zone colorate;
– capienze impianti sportivi: ritorno al 100% all’aperto e al chiuso dal 1° aprile;
– protocolli e linee guida: verranno adottati eventuali protocolli e linee guida con ordinanza del Ministro della salute.

Il 31 marzo cesserà lo stato di emergenza Covid-19. Il percorso per il graduale ritorno all’ordinario prevede alcuni step

– graduale superamento del green pass
– eliminazione delle quarantene precauzionali

Accesso al luogo di lavoro

Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base per il quale dal 1° maggio eliminato l’obbligo. Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA; fino alla stessa data rimane il green pass per visitatori in RSA, hospice e reparti di degenza degli ospedali (oggi 2Gplus).

Scuola

Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività

Scuole dell’infanzia – Servizi educativi per l’infanzia

In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l’utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

L’isolamento

Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Personale Covid

Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

Strutture dell’emergenza

– Capo della Protezione civile: cessazione dei poteri emergenziali e attribuzione di poteri per gestire il rientro alla normalità
– Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19: è istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che si coordinerà con il Ministero della Salute. Dal 1° gennaio 2023 il Ministero della Salute subentra nelle funzioni.

In allegato il testo del Decreto Legge

DL 24-2022 Post Covid

Contiamo sull’iter parlamentare per rafforzare le misure a favore delle imprese agricole

Il decreto legge Ucraina ha destinato 195 milioni all’agricoltura, accogliendo molte delle nostre istanze. La sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale permette di compiere il primo passo per contenere il forte impatto economico derivato dall’impennata dei costi delle materie prime, dell’energia e del carburante, aggravata dal conflitto. Tocca ora al dibattito parlamentare proseguire su questa strada potenziandolo, così da permettere concretamente alle imprese agricole di poter contare su sostegni che le accompagnino verso l’uscita dalla crisi”. Questo il commento di Confagricoltura in seguito alla pubblicazione del decreto in GU.
Numerosi i provvedimenti richiesti dalla Confederazione e recepiti. Ma il caro energia continua ad avere un duplice effetto negativo: da un lato fa aumentare i costi di produzione, dall’altro fa salire con percentuali senza precedenti il prezzo dei fertilizzanti e dei mangimi. Occorre impegnarsi per potenziare le rinnovabili.
E’ positivo il credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca. Confagricoltura auspica che, nel prosieguo dell’iter di conversione del provvedimento, le misure previste dal decreto legge possano comprendere non solo i consumi di carburante effettuati nel primo trimestre, ma anche quelli dei mesi successivi, in considerazione dell’imminente stagione delle grandi lavorazioni e delle raccolte.
Confidiamo – conclude l’Organizzazione degli imprenditori agricoli – che il dibattito parlamentare risolva questo punto, così come riteniamo fondamentale intervenire sui consumi di comparti già sofferenti, come ad esempio gli allevamenti e le serre. Strategica, infine, l’equiparazione del digestato con i fertilizzanti chimici di sintesi”.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre scorso è stato pubblicato il Decreto Legge 229 del 30 dicembre 2021 che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, tra le quali il Green Pass rafforzato – il cui utilizzo è ampliato a partire dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza – e i criteri di applicazione della quarantena preventiva. Il decreto prevede, in estrema sintesi, una serie di misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19, tra le quali:

dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi;

dal 25 dicembre 2021 viene esteso l’uso del green pass rafforzato anche alla ristorazione al banco nei locali al chiuso, già richiesto per la consumazione al tavolo;

dal 10 gennaio 2022 il green pass rafforzato sarà esteso ad altre attività: al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra; musei e mostre; al chiuso per i centri benessere; centri termali (salvo che per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche); parchi tematici e di divertimento; al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l’infanzia); sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

– esteso l’uso del green pass ai corsi di formazione privati svolti in presenza;

dal 30 dicembre 2021 i visitatori possono accedere alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice soltanto muniti di green pass rafforzato e tampone negativo oppure vaccinazione con terza dose.

La Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021 ha successivamente fissato le disposizioni relative all’aggiornamento delle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

Di seguito i link al decreto legge e alla circolare del Ministero della Salute

Decreto 30 dicembre 2021

Circolare ministero_220101_115347

 

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198 – Attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare, nonché dell’articolo 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari si disciplinano le relazioni fra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli ed alimentari, indipendentemente dal loro fatturato.
Il decreto regolamenta le modalità con cui le relazioni commerciali si devono svolgere, adottando misure per il contrasto alle pratiche commerciali sleali e prevede, tra l’altro, che i contratti di cessione debbano essere conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto, stipulato prima della consegna dei prodotti, indicando la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Il prezzo deve essere determinato o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto. Il contratto di cessione dei prodotti agricoli (ivi compresi fra quelli conclusi fra imprenditori agricoli) deve dunque essere obbligatoriamente perfezionato in forma scritta. La disposizione in questione costituisce norma imperativa, per cui è nulla qualunque pattuizione o clausola contrattuale contraria. Al fine di considerare assolto l’obbligo della forma scritta, si prevede che le condizioni possano essere riportate anche nei documenti di trasporto o di consegna, nella fattura, nell’ordine di acquisto, purché gli elementi contrattuali obbligatori siano stati concordati fra acquirente e fornitore in un accordo quadro. Così gli ordini di acquisto e le comunicazioni antecedenti alla consegna dei prodotti, come le fatture ed i documenti di trasporto rappresentano modalità esecutive di un precedente accordo quadro, che costituisce il testo base sul quale si radica e trae giustificazione la successiva documentazione.
La durata del contratto non può essere inferiore ai 12 mesi. La deroga a detta durata può intervenire negli accordi contrattuali solo se motivata, anche in ragione della stagionalità del prodotto venduto. La motivazione deve risultare dall’accordo fra le parti, anche assistite dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, tramite le proprie articolazioni territoriali. La durata inferiore a quella minima prevista, non motivata o non concordata con le modalità di cui sopra, è ricondotta a quella minima.
Il prezzo non deve essere inferiore al costo di produzione (art. 5 lett. b). Il richiamo ai costi medi di produzione era già presente nell’art. 10 quater della L. 44/2019 (recante la disciplina dei rapporti commerciali nell’ambito delle filiere agroalimentari). Il regime di durata minima non si applica ai contratti cessione in cui l’acquirente esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande nei pubblici esercizi (art. 5 L. n. 287/1991).
La regolamentazione contrattuale sulla durata, sul prezzo, sulla consegna e sui termini di pagamento deve necessariamente essere prevista nell’accordo ed osservare le indicazioni contenute nella legge, pena in difetto l’inserimento nel contratto, in base all’art. 1339 c.c., di quanto prescritto dalla legge. La nuova normativa affida alle Organizzazioni Professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL o in almeno cinque Camere di Commercio (tra le quali Confagricoltura), nella dinamica delle relazioni commerciali, un ruolo fondamentale, soprattutto nella fase genetica e comunque di formazione del contratto di cessione dei prodotti agricoli. Si tratta di riaffermare un modello di assistenza contrattuale già collaudato e sperimentato nella contrattazione agraria, come testimonia l’applicazione dell’art. 45 della L. 203/82, che ha consentito la buona tenuta del sistema delle relazioni contrattuali nella delicata fase della conclusione dei contratti costitutivi dell’impresa agricola (come l’affitto).
Possono essere conclusi in deroga alla disciplina sulle cessioni di prodotti agricoli, accordi con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole in materia di: a) durata del rapporto contrattuale (che non può essere inferiore a dodici mesi salvo deroga motivata per la stagionalità dei prodotti), attraverso la individuazione di un tempo di durata diverso da quello legale (art. 3 comma IV). b) Accordi e contratti di filiera, che si considerano (in via presuntiva) di per sé attuativi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirente e fornitori (art. 6 I comma).
L’art. 13 del D.Lg.vo n. 102/2005 prevede, infine, l’applicazione della disciplina civilistica in materia di inadempimento, nell’ipotesi di violazione degli obblighi derivanti da un accordo quadro da parte dei soggetti aderenti alle organizzazioni di produttori firmatarie dell’accordo stesso.
L’art. 4 del decreto elenca una serie di comportamenti ed azioni ritenute pratiche commerciali sleali e per l’effetto vietati e sanzionati.
La norma di cui all’articolo 6 del decreto identifica, quale concreta attuazione dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza nelle relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori dei prodotti agricoli e alimentari, gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni negoziali definite nell’ambito degli accordi quadro, ovvero che siano conclusi con la assistenza della rispettiva organizzazioni professionali maggiormente rappresentative al livello nazionale. Al comma 2 si prevede che gli accordi e i contratti per essere considerati buone pratiche commerciali, debbono essere retti sia nella loro negoziazione, sia nella successiva esecuzione, dai criteri di coerenza tra il concordato e l’eseguito, dalla correttezza e trasparenza delle informazioni fornite in sede precontrattuale, dalla giustificabilità delle richieste, nonché dall’assunzione ad opera di tutti i protagonisti della filiera dei propri rischi imprenditoriali. Il comma 3, invece, prevede che per la vendita dei prodotti agricoli e alimentari oggetto dei contratti di cessione dei beni, possono essere utilizzati messaggi pubblicitari del tipo “prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare”.
Di un certo interesse è anche la specifica previsione indicata all’articolo 7 del decreto legislativo che esula dai contenuti della direttiva comunitaria in materia di pratiche sleali ma che ha inteso integrare la disciplina nazionale relativa alla “vendita sottocosto” al dettaglio disciplinata dal decreto legislativo in materia di riforma del settore del commercio – D. L.vo 31 marzo 1998, n. 114 e relativo DPR 6 aprile 2021, n. 218.
Si fa notare da subito che questa normativa regolamenta la vendita sottocosto e promozionale al dettaglio ed è quindi concettualmente strumento – già preesistente peraltro – distinto dalla misura introdotta con il decreto legislativo in commento che ha vietato in via generale (art. 5 c. 1 lett. b) – v. sopra), in quanto pratica sleale, l’imposizione al venditore di condizioni contrattuali che includano la vendita di prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto i costi di produzione. Con l’articolo 7 invece si limita la possibilità di prevedere “vendite sottocosto” (come intese ai sensi della normativa citata) per i prodotti freschi e deperibili che sono consentite solo in due casi e cioè nel caso: – di prodotto invenduto a rischio deperibilità nonché – di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.
La nuova normativa, come appare evidente, è decisamente innovativa e richiede approfondimenti puntuali delle varie tematiche trattate e regolamentate, con particolare riferimento alle modalità di intervento delle organizzazioni professionali agricole, sia in sede di accordi individuali, sia nell’importante attività di formulazione degli accordi quadro. Torneremo pertanto sull’argomento con specifici chiarimenti.
Di seguito in allegato il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Prot 503_AllegatoD.LGS 198-2021