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L’Ufficio Tecnico di Asti Agricoltura ricorda che partiranno prossimamente i nuovi corsi di rilascio e rinnovo dell’abilitazione all’uso dei prodotti fitosanitari. Si ricorda che la formazione di base e di aggiornamento è obbligatoria per gli utilizzatori professionali.

CORSI DI RILASCIO

Mediante questi corsi gli utilizzatori professionali hanno la possibilità di conseguire l’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti, insieme alle tecniche
corrette per lo smaltimento e la valutazione dei rischi connessi. La durata del corso è di 20 ore. Sono esonerati dall’obbligo di frequenza del corso i soggetti in possesso del diploma di istruzione superiore della durata quinquennale o laurea anche triennale nelle discipline agrarie e forestali, naturali ambientali chimiche farmaceutiche, mediche e veterinarie. Vige comunque l’obbligatorietà a sostenere l’esame e a frequentare successivamente il corso di aggiornamento.

CORSI DI RINNOVO

Il rinnovo dell’abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari dopo 5 anni è obbligatorio per tutti gli utilizzatori professionali. La durata del corso di aggiornamento è di 12 ore.

REQUISITI DI ACCESSO AI CORSI

Gli utilizzatori professionali devono aver compiuto 18 anni.

 

Tutte le aziende associate che devono ottenere sia il rilascio che il rinnovo di questa certificazione, possono iniziare già a comunicare la propria adesione indicando: il nome dell’azienda, il nome del partecipante al corso, il codice fiscale e un recapito telefonico. Il tutto dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: corsi@confagriasti.com 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Tecnico di Asti Agricoltura.

La Regione Piemonte ha adottato una nuova disciplina in materia di formazione di prodotti fitosanitari e di prescrizioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti, che entrerà vigore dal 14 agosto prossimo.
Gli uffici dell’Assessorato all’Agricoltura stanno predisponendo le determinazioni dirigenziali di accompagnamento e un vademecum per le nuove procedure.

I corsi devono essere strutturati esclusivamente nei modi seguenti:

1) Corso di formazione completo

1.1 per utilizzatore professionale: è della durata di 20 ore ed è costituito dal modulo di cui all’allegato 1 – tabella A.
1.2 per distributore: è della durata di 28 ore ed è costituito dai moduli di cui all’allegato 1 – tabelle A e B
1.3 per consulente: è della durata di 28 ore ed è costituito dai moduli di cui all’allegato 1 – tabelle A e C

2) Corso di formazione a modulo singolo

Coloro che intendono conseguire l’abilitazione per distributore o per consulente possono frequentare il corso per utilizzatore professionale di cui al precedente punto 1.1 ed, entro 12 mesi dalla conclusione del corso medesimo, un corso specifico così articolato:
2.1 corso specifico per distributore: è della durata di 8 ore ed è costituito dal modulo di cui all’allegato 1 – tabella B
2.2 corso specifico per consulente: è della durata di 8 ore ed è costituito dal modulo di cui all’allegato 1 – tabella C
I corsi di aggiornamento devono essere strutturati esclusivamente nei modi seguenti:
– corso di aggiornamento per utilizzatore professionale
– corso di aggiornamento per distributore
– corso di aggiornamento per consulente
Non sono ammissibili corsi di aggiornamento dove sia presente una utenza mista di utilizzatori professionali, consulenti e distributori.

Il programma operativo dei corsi deve comprendere:
  • Le tipologie di corsi che si intendono attivare e gli ambiti provinciali dove questi si terranno;
  • L’elenco dei docenti, individuati per ciascuna tipologia ed allegando per ciascuno di essi il curriculum e la dichiarazione d’incompatibilità di cui al comma 2 del paragrafo A.1.10 del D.M. del 22/01/2014.
Emissione del patentino:

Il certificato è emesso in forma dematerializzata. Sulla pagina web dedicata al catalogo regionale dei servizi sarà possibile, digitando il codice fiscale, consultare i dati del certificato (data di rilascio, data di scadenza, numero del certificato, etc.).
Le nuove disposizioni sui corsi di formazione e sui relativi esami non si applicano per i corsi già avviati prima del 14 agosto 2021. I Programmi operativi già approvati mantengono la validità fino al 31 ottobre 2021.

In attesa dei documenti da parte della Regione Piemonte e degli incontri di approfondimento, segnaliamo di seguito le principali novità contenute nella delibera, consultabile al link che segue.

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La Legge n. 77 del 17 luglio 2020 stabilisce che: “In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Ad oggi lo stato di emergenza è fissato fino al 30 aprile 2021.

In base alle disposizioni e fatte salve nuove disposizioni di legge nazionale:

– i certificati rilasciati dal 1.1.2015 al 30.7.2015 sono prorogati fino al 29.7.2021, qualora al 30.4.2021, data di attuale termine dello stato di emergenza, venga dichiarata la sua definitiva cessazione;
– i certificati rilasciati dal 31.7.2015 al 31.12.2016, hanno una proroga di 12 mesi.

SVOLGIMENTO CORSI IN MODALITA’ FAD

Si ricorda che il DPCM del 2.3.2021, in vigore fino al 6.4.2021, all’art. 25 comma 1, stabilisce, fra l’altro, che “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza“. I corsi finalizzati al rilascio o al rinnovo di certificati di abilitazione collegati ai prodotti fitosanitari possono pertanto essere tenuti esclusivamente in modalità FAD.

SVOLGIMENTO CORSI PER IL RINNOVO DEI CERTIFICATI

Si ricorda che i corsi per il rinnovo dei certificati devono essere strutturati in modo specifico o per utilizzatori professionali, o per consulenti o per distributori. Saranno autorizzati corsi che trattano gli argomenti indicati alternativamente o al paragrafo “Utilizzatori professionali”, o al paragrafo “Consulenti”, o al paragrafo “Distributori” di cui al capitolo “Corsi di aggiornamento per rinnovo certificati di abilitazione” dell’Allegato 2 della DGR 44-645 del 24 novembre 2014. Non saranno pertanto autorizzati corsi finalizzati indifferentemente al rinnovo di più tipologie di certificati. Si ricorda inoltre che il rilascio del nuovo certificato di abilitazione può essere richiesto solo a partire da 6 mesi prima della data di scadenza del certificato di abilitazione da rinnovare.

SVOLGIMENTO CORSI IN MODALITA’ FAD PER NON RESIDENTI

Con la Nota n. 836 del 13.1.2021, la Regione ha richiamato quanto disposto con D.D. n. 224 del 13.4.2015 ed in particolare al punto 3.2 del provvedimento, che recita: “…. per i partecipanti ai corsi fuori Regione, l’Ente competente può rilasciare il certificato a condizione che l’allievo abbia frequentato il corso in territorio piemontese“, per precisare che tale disposizione non è valida per i corsi tenuti in modalità FAD, ovvero che per i residenti fuori regione è necessaria la presenza fisica dell’allievo sul territorio piemontese. Tale limitazione si applica esclusivamente ai corsi finalizzati al rilascio ex novo dei certificati; i corsi di rinnovo relativi a certificati rilasciati dalla Regione Piemonte possono invece essere frequentati in modalità FAD anche da utenti non residenti sul territorio regionale. Si precisa, inoltre, che possono accedere ai corsi di rilascio in FAD per utilizzatori professionali anche coloro che, pur non essendo residenti in Piemonte, sono titolari, soci o dipendenti di aziende agricole con fascicolo aziendale in Piemonte.

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe (che è diventato la L. 26-2-2021 n. 21), è stata introdotta una modifica al comma 4-octies, che quindi recita in questo modo:

In relazione alla necessità di garantire l’efficienza e la continuità operativa nell’ambito della filiera agroalimentare, la validità dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonché degli attestati di funzionalità delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo, è prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Questo emendamento apporta una ulteriore variazione alle scadenze dei patentini fitosanitari. In pratica le autorizzazioni in scadenza nel 2021 sono prorogate di almeno di 12 mesi e di ulteriori 90 giorni oltre la cessazione dello stato di emergenza se la pandemia dovesse prolungarsi oltre il 2021. Allo stesso modo, gli attestati in scadenza nel 2020 sono stati prorogati di un anno e comunque almeno di 90 giorni dopo la cessazione dello stato di emergenza.
Ad oggi lo stato di emergenza è fissato fino al 30 aprile, dunque i 90 giorni scadranno il 29 luglio 2021.

 

ESEMPIO:

– Patentini in scadenza dall’01/01/2021 al 31/12/2021: rinnovo dall’01/01/2022 al 31/12/2022 a seconda della loro scadenza

– Patentini in scadenza dall’1/1/20 al 29/7/20: rinnovo entro il 29/07/2021

– Patentini in scadenza dal 30/07/20 al 31/12/2020: rinnovo dal 01/08/2021 al 31/12/2021 a seconda della loro scadenza.

Le norme attualmente in vigore sulla commercializzazione dei prodotti fitosanitari ad uso professionale stabiliscono, fra l’altro, che i distributori hanno l’obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione all’acquisto ed utilizzo dei prodotti fitosanitari e l’identità dell’acquirente. Per agevolare tale accertamento la Regione Piemonte ha attivato un servizio on line di consultazione per verificare la validità e titolarità di un certificato di abilitazione per prodotti fitosanitari rilasciati dalla Regione Piemonte. Grazie a tale servizio, inserendo il codice fiscale dell’acquirente, che dovrà essere presentato unitamente al documento di identità per l’opportuna verifica dell’identità dello stesso, è possibile visualizzare a video il nome e cognome del titolare, la tipologia e il numero del certificato, le date di rilascio e di scadenza. Nel caso in cui l’acquirente non fosse in possesso di un certificato di abilitazione in corso di validità (perché scaduto o sospeso o revocato), a video non comparirà alcun risultato. Successivamente la procedura on line sarà l’unica modalità per verificare la titolarità e la validità di un certificato di abilitazione poiché a breve non saranno più rilasciati certificati di abilitazione in formato cartaceo. Il servizio di consultazione on line è raggiungibile all’indirizzo: http://www.sistemapiemonte.it/pateweb/public/ricercapatentini/index.shtml