LIMITATO IL SOSTEGNO AL FOTOVOLTAICO A TERRA
Dalla Legge 27 aprile 2022 n. 34, proseguiamo la pubblicazione delle misure di interesse per il settore agricolo concernenti lo sviluppo delle energie rinnovabili.
In tema di semplificazione, l’art. 10 estende l’utilizzo del modello unico semplificato agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 Kw e fino a 200 Kw, posti sui tetti degli edifici (ivi compresi strutture e manufatti diversi da questi ultimi), anche delle aziende agricole.
Tramite il modello semplificato, le cui modalità di applicazione saranno definite dal Decreto del Ministro della Transizione entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge (2 maggio 2022), sarà anche possibile chiedere al GSE (Gestore dei servizi energetici) il ritiro dell’energia elettrica, oltre che l’accesso ai nuovi sistemi di incentivazione.
Il fotovoltaico in area agricola viene regolamentato dall’art. 11, significativamente modificato in sede di conversione con l’introduzione di pesanti limiti sulla possibilità di accedere in deroga agli incentivi statali per le strutture collocate a terra.
Infatti, la nuova norma conferma gli incentivi solo per gli impianti agrovoltaici sollevati da terra, inserendo però ex novo quelli flottanti su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni. Gli impianti con moduli a terra, ancorché di piccola potenza (fino a 1 Mw), per poter fruire dei sostegni pubblici devono essere commisurati alla superficie aziendale, ovvero non possono occupare più del 10% di quest’ultima, rendendo di fatto antieconomica la loro realizzazione.
Per l’agrovoltaico sollevato da terra occorre attendere le linee guida del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), adottate di concerto con il GSE, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge.