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L’assemblea del Senato ha approvato, con 159 voti favorevoli e 121 contrari, il disegno di legge n. 1874, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza da Covid-19, nel testo licenziato dalla Camera.
l provvedimento prevede interventi da 55 miliardi di euro per tamponare gli effetti economici dell’emergenza coronavirus, fra i quali l’estensione alle seconde case del superbonus al 110%, gli incentivi per l’acquisto di auto Euro 6, lo slittamento di un mese dei congedi per i genitori e l’anticipo della cassa integrazione prevista per l’autunno.

Leggi il dossier del Senato:

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/53131_dossier.htm

Accogliamo con favore gli interventi annunciati dal Ministro Bellanova che vengono incontro alle nostre richieste di taglio del costo del lavoro per i comparti del settore primario maggiormente in crisi e di sostegno al credito per le imprese agricole”.
Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, commenta positivamente l’approvazione dell’emendamento al Decreto Rilancio che destina 426 milioni all’esonero dei contributi previdenziali e assistenziali, per i primi sei mesi 2020, dovuti dai datori di lavoro appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, oltre che dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
L’intervento va ad aggiungersi, tra l’altro, all’istituzione del fondo emergenziale di 90 milioni a supporto del settore zootecnico che sosterrà i comparti, cunicolo, suinicolo e dei vitelli da carne, anche con l’ammasso privato, e la filiera ovicaprina. Una particolare ulteriore attenzione andrà rivolta all’agriturismo. Bene le misure specifiche a favore degli operatori ittici, che hanno accusato forti contrazioni nelle vendite. Importanti, infine, i provvedimenti dedicati al credito introdotti nel Decreto Rilancio con la riformulazione dell’art. 222.
Confagricoltura ha infatti fortemente sostenuto la necessità di interventi relativi al credito per le imprese agricole, avanzando ufficialmente la proposta ai recenti Stati generali dell’Economia e collocando la misura in un contesto più ampio di rilancio del settore agroalimentare.

Il Decreto “Rilancio” ha previsto l’introduzione di un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, turistico ricettiva e professionale.
La misura riguarda i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Il credito è concesso nella misura ridotta del 30 per cento per i canoni relativi a contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo del canone versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale (compresi gli agriturismi) con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che si sia verificata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Con la Circolare n. 14 del 6 giugno 2020 l’agenzia entrate ha fornito chiarimenti in merito al tenore della norma. L’Area Fiscale di Confagricoltura Asti ha analizzato schematicamente i principali aspetti.

Ambito soggettivo

Tra i soggetti destinatari della misura, oltre alle imprese tipicamente produttive di reddito d’impresa, si annoverano anche le imprese agricole ed agrituristiche.

Ambito oggettivo

Come detto, il credito d’imposta è stabilito nella misura del 60 per cento per i canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico e professionale.
In ordine all’individuazione della tipologia contrattuale a cui ancorare l’attribuzione del credito d’imposta, la circolare fa riferimento in modo puntuale alla disciplina delle locazioni degli immobili urbani.
In realtà la norma emanata attraverso il decreto “Rilancio” non effettuava tale distinzione lasciando di fatto aperta la possibilità di usufruire del credito d’imposta anche per l’affitto di terreni agricoli.
In attesa di un eventuale chiarimento in tal senso da parte dell’Agenzia Entrate, Confagricoltura si è attivata nelle sedi parlamentari competenti promuovendo la presentazione di appositi emendamenti per l’inclusione dei terreni agricoli nell’ambito di operatività della misura in esame.

Requisiti per ottenere il beneficio

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti destinatari della misura abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio (2020) di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (2019).

Fruizione del credito d’imposta e modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è commisurato agli importi versati con riferimento ai mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico-ricettive, con attività solo stagionale, con riferimento ai mesi di aprile, maggio e giugno.
E’ quindi necessario che il canone sia stato effettivamente corrisposto per poter fruire del credito. Nel caso, invece, in cui il canone non sia stato corrisposto, la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del pagamento.
Al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento, è sufficiente conservare il bonifico o la matrice dell’assegno di pagamento con relativa quietanza emessa dal proprietario degli immobili.

Il credito d’imposta è utilizzabile:

a) in compensazione per il pagamento di tributi o contributi utilizzando il codice tributo 6920;
b) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
c) mediante cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, comprese le banche.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nella dichiarazione redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta nel quale il credito è maturato.
L’eventuale eccedenza potrà essere riportata negli anni successivi; non è consentito il rimborso del credito.

Cessione del credito:

Come detto il credito può essere utilizzato direttamente dal contribuente o ceduto al locatore o ad altri soggetti comprese le banche.
A tal proposito si segnala che ai fini della concreta utilizzabilità della cessione dovrà essere pubblicato un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate con cui saranno definite le modalità attuative.

L’articolo 25 del Decreto Rilancio prevede che, al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica da Covid-19, venga riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Sul Sole24Ore di oggi un commento della disposizione.

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Il Supplemento Ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 128 di ieri, 19 maggio, pubblica il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il provvedimento, all’articolo 25, prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato inferiore a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta.
Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
· 20 % per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nell’ultimo periodo d’imposta;
· 15 % per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
· 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.
Di seguito il link al Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale che riporta il provvedimento.

Decreto Rilancio_GU