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Quanto alle misure di sostegno finanziario alle imprese, la legge ha:
– rifinanziato con 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali previsto nell’ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne (art. 65-ter della legge 27 dicembre 2017, n. 205) al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Tra tali interventi è anche espressamente citata la “concessione di contributi per l’avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole”;
– in tema di esportazioni e internazionalizzazione, si incrementa il cap.2515/MISE di 5 milioni di euro per il 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento con le comunità di affari residenti all’estero e nei limiti delle risorse disponibili, i servizi di informazione, l’export management e la promozione di contatti commerciali per le PMI, anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle Camere di commercio italiane all’estero (art.48, c.3-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente);
– si consente alle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 di richiedere, a determinate condizioni, di poter beneficiare, in relazione ai finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui all’articolo 1, comma 354, della L. n. 311/2004, e in relazione ai finanziamenti bancari associati, della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino alla durata massima complessiva di 25 anni (art.52-bis);
– si prevede la definizione dei codici ATECO per le attività del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive nelle aree ad alta densità turistica (art. 182, comma 2- duodecies); comma 3-bis);
– si prevede l’estensione delle misure agevolative disposte in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese dall’articolo 56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020) anche ai finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato e concessi alle imprese a seguito degli eventi sismici del 2012 e del 2016 per il pagamento di tributi, contributi e premi già sospesi o ancora da versare alla data di entrata in vigore della rispettiva disciplina agevolativa (art. 26-ter);
– l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021, volto a compensare parzialmente i costi sostenuti dagli esercenti per le commissioni fino al 31 dicembre 2020 sui pagamenti con carte di credito o di debito (art. 30-bis);
– l’eliminazione del limite massimo alla concessione di altre forme di finanziamento da parte dei confidi iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del TUB (art. 31-bis);
– il posticipo ai bilanci relativi al 2021 dell’obbligo per le società a responsabilità̀ limitata e per le società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo (art.51-bis).

Per quanto concerne gli interventi in materia ambientale la legge:
– incrementa di 10 milioni di euro, per l’anno 2020, le risorse finalizzate all’adozione di specifiche strategie di intervento sulla situazione di inquinamento dell’aria presente nella pianura padana (art. 200, comma 9-bis);
– ripristina i limiti quantitativi e temporali entro i quali è ammesso il deposito temporaneo di rifiuti, abrogando l’art. 113-bis del D.L. 18/2020, n. 18 che li aveva ampliati in relazione all’emergenza da Covid-19 (art. 228-bis).
Quanto alle misure in materia di energia, nel corso dell’esame in sede referente, sono intervenute modifiche:
– all’articolo 32 del d.lgs. n.28/2011 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), per sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di energia e di clima (art. 42-bis);
– si demanda al Ministro dello sviluppo economico l’attivazione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, della procedura per la stipula di un accordo con il settore della raffinazione e della bio-raffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, mediante l’utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto (art. 164-bis).

La Legge contiene una serie di misure fiscali, ulteriormente modificate e arricchite durante l’esame in Commissione, in cui è stato precisato che:
– la cessione del credito di imposta prevista dal decreto può essere effettuata anche nei confronti del locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare (art.122);
– si può usufruire di alcune detrazioni fiscali nella forma di crediti d’imposta o di sconti sul corrispettivo (art.121);
– il credito di imposta cedibile è di importo pari alla detrazione spettante e può̀ essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari;
– per le persone fisiche, le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano per gli interventi realizzati sulle seconde case e consentirà anche l’installazione di caldaie biomasse di elevate prestazioni sulle emissioni in edifici che ricadono in aree non metanizzate, in sostituzione di vecchi impianti di climatizzazione;
– sono incrementate di 30 milioni nel 2020 le risorse destinate al credito d’imposta per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali, che vengono destinate anche alle spese sostenute per le manifestazioni disdette in ragione dell’emergenza epidemiologica (art.46-bis);
– il credito d’imposta previsto dal decreto per l’ammontare del canone di locazione di immobili non abitativi, è esteso anche al commercio al dettaglio, a specifiche condizioni, e in alcuni casi è eliminato il vincolo della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi per fruirne;
– il credito d’imposta può essere ceduto al locatore in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, previo consenso del locatore;
– le cooperative agricole a mutualità prevalente e i loro consorzi possono rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2018 (art.136-bis).

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali, nel corso dell’esame parlamentare è stato disposto che:
– coloro che abbiano fruito integralmente delle prime quattordici settimane di cassa integrazione possono chiedere le ulteriori quattro settimane, limitatamente ad una quota delle risorse disponibili, anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. Inoltre, sempre nel corso dell’esame in Commissione è stata rivista la disciplina dei termini temporali per la presentazione delle relative domande, nonché di altri termini relativi ai casi in cui la prestazione sia erogata mediante pagamento diretto da parte dell’INPS (artt. 68, 69 e 70);
– ad eccezione di determinate aziende multilocalizzate, l’attribuzione della concessione della CIG in deroga viene trasferita dalle Regioni all’INPS, limitatamente alle settimane successive alle prime nove già riconosciute (art.71, c.1, cpv. 22-quater);
– la previsione di una procedura di pagamento diretto della CIGO, (art.71, c.1, cpv.22- quinquies). In tema di lavoro agile la legge prevede che fino al 31 dicembre 2020 possa essere applicato dai datori di lavoro privati ad ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, in corso di esame in commissione si è stabilito.
Sempre in materia di lavoro agile la legge prevede che esso rappresenti un diritto non solo per i genitori di figli minori di anni 14, ma anche per i lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19 (art. 90);
– che per il settore pubblico, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, c.1, lett. a) del decreto Cura Italia, le pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità̀ dell’orario di lavoro, applicando il lavoro agile al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità (art. 263).
In materia di contratti a termine è stato disposto che per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività̀ lavorativa in conseguenza dell’emergenza, il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi (art. 93).
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato disposto l’utilizzo di 200 milioni di euro per il 2020 per il finanziamento da parte dell’INAIL di progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art.95, c.6-bis).

Il testo, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, prevede importanti novità per il settore agricolo.
In particolare, tra l’altro, sono previsti:
– l’esonero dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per alcuni comparti agricoli comparti (agrituristico, apistico, brassicolo, cerealicolo, florovivaistico, vitivinicolo, dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura);
– l’istituzione del “Fondo emergenziale per le filiere in crisi” di 90 milioni di euro per il 2020 a favore della zootecnia;
– il finanziamento di 30 milioni di euro per il 2020 a favore di ISMEA per la concessione della cosiddetta cambiale agraria;
– l’aumento di 30 milioni della dotazione del Fondo di solidarietà̀ nazionale per il ristoro dai danni prodotti dalla cimice asiatica;
– la concessione di un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 100 mila euro e dell’80 per cento delle spese ammissibili, nei limiti del de minimis, per lo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell’agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain;
– la previsione di 20 milioni di euro per il 2020 per le imprese della pesca e dell’acquacoltura;
Viene previsto inoltre che:
– possono accedere agli interventi compensativi a carico del Fondo di solidarietà nazionale le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020. A tal fine sono stanziati 10 milioni di euro, per il 2020 (art. 222-bis);
– vengono istituiti il Sistema di qualità nazionale del benessere animale, al quale potranno aderire gli allevatori che intendono sottoporsi a un disciplinare di produzione che rispetti criteri superiori rispetto a quelli previsti come obbligatori dalla normativa vigente (art. 224-bis) e il Sistema di certificazione della sostenibilità della filiera vitivinicola, basato sul rispetto di uno specifico disciplinare di produzione, aggiornato annualmente attraverso un sistema di monitoraggio e approvato con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (art. 224-ter);
– viene incrementato di 5 milioni di euro per il 2020 il Fondo per la competitività delle filiere agricole, istituito dall’art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (art. 31, comma 3-bis).
Di interesse per le imprese agricole sono poi le modifiche introdotte in commissione in merito alla rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (art. 136-bis).