Alle cessioni di alcuni prodotti a base di mais, quali trinciato, insilato e pastone di mais si applica l’aliquota ridotta del 10%, mentre la percentuale di compensazione è del 4%. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 221 del 21 luglio 2020 precisando inoltre che:
– per cereale trinciato, si deve intendere un cereale che durante la raccolta viene sminuzzato;
– per cereale insilato, si deve intendere un cereale fresco, appassito o allo stato ceroso, che viene conservato attraverso un processo fermentativo anaerobico capace di preservare le qualità nutritive del materiale di partenza;
– per pastone di mais, si deve intendere una sottospecie di insilato prodotto però da una specifica composizione, ossia granella, tutolo e una parte di brattee. Di seguito il link con la risposta all’interpello.
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